Relazione finale - Anno di formazione

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Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i docenti neoassunti al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato di valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. La relazione, il contenuto della quale è concordato con il tutor di scuola, all'atto della presa di servizio del docente neo assunto, riguarda le esperienze e le attività svolte durante l'anno di formazione. Tale relazione verrà discussa con il comitato di valutazione. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal dirigente scolastico, il comitato di valutazione esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato. Il dirigente scolastico, raccoglie tutti gli elementi di giudizio (compreso il parere del comitato) e redige una relazione in base alla quale dovrà essere emesso il decreto di conferma in ruolo (art. 440 del d.lgs. n. 297/94): questo decreto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 124/99 è di competenza del dirigente scolastico.

In caso di esito sfavorevole si applica l'art. 439 del d.lgs. n.297/94 che prevede o la dispensa dal servizio oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.  Il rinvio dell'anno di formazione per esito sfavorevole, sempre che sia stato prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, può avvenire una sola volta all'anno scolastico successivo, invece per motivi di numero insufficiente di giorni nell'anno scolastico (meno di 180), il rinvio al successivo anno scolastico può avvenire più volte senza limitazione.

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