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Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
IL MINISTRO
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in
particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con
modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008, e in
particolare l’art. 1, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.
235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR.
n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1,
istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e
all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n.
137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con
apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli
studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10,
nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di
valutazione;
TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla
dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera
purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che
richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e
territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise;
CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e
consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza
civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti,
maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza;
RAVVISATA l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani
generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri
diritti e doveri scolastici;
RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado,
nell’esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e
sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche
di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;
DECRETA
Articolo 1
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie
finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza
raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della
cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di
rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei
diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri,
che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà
degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto
inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere
utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera
espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
Articolo 2
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto
legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza,
ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale,
comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo
può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e
le indicazioni di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.
Articolo 4
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
Articolo 5
Autonomia scolastica
1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini