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Un sistema di valutazione nazionale o quasi

di Patrizia Appari

Il nuovo regolamento sulla valutazione (DPR. 122/09) riassume, riordina, compendia le disposizioni normative in materia dando nuova vita al sistema di valutazione precedentemente disegnato dall’art 3 della Legge 53/03 (1).

Al MIUR competono le priorità strategiche e sono affidati compiti di coordinamento del sistema e di valutazione dell’efficacia dello stesso nel momento nel quale verranno stabilite le definizioni di standard nazionali di apprendimento e le relative modalità di certificazione degli stessi, nonché le definizioni di standard nazionali di funzionamento relativi alla qualità complessiva dell’offerta formativa degli istituti scolastici.

Un nuovo corpo ispettivo, in raccordo con il MIUR, parteciperà al sistema di valutazione occupandosi, ogni quattro anni, di ispezioni valutative delle scuole e della valutazione dei capi d’istituto estendendo, così, il campo di azione oltre la logica dei test per far crescere la cultura della valutazione tra gli operatori, con obiettivi di miglioramento dei risultati e della qualità della scuola.

Ultimo soggetto della valutazione esterna: l’INVALSI, continuerà a predisporre test, a analizzare e comparare i dati rilevati, attraverso verifiche periodiche, completando, in questo modo, il quadro dei soggetti ai quali è affidata la funzione di miglioramento del sistema d’istruzione nel suo complesso.

La valutazione della scuola e la valutazione degli apprendimenti che insieme costituiscono la valutazione interna del sistema continueranno ad essere rispettivamente di competenza, nel primo caso, dei soggetti che operano sinergicamente all’interno dell’istituto scolastico; nel secondo caso, dei docenti.

Il collegio dei docenti (2), considerando le contestuali caratteristiche della scuola e dell’utenza, progetta un’organizzazione della scuola e un’offerta formativa consona alle dinamiche dell’apprendimento degli allievi condividendo obiettivi e livelli essenziali di prestazione, criteri e modalità di valutazione.

Di competenza dei docenti, tenuto conto dei criteri e delle modalità di valutazione definiti a livello collegiale, è, infine, la definizione degli obiettivi di apprendimento che scandiscano conoscenze, abilità, competenze, atteggiamenti attraverso indicatori di prestazione omogenei, equi e trasparenti al fine della “valutazione periodica e finale del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo degli alunni”(3) e la relativa certificazione delle competenze da essi acquisite(4).

L’integrazione tra valutazione interna e valutazione esterna si realizza attraverso l’esame di stato conclusivo dei diversi cicli di studi dove le prove di accertamento delle competenze predisposte dalle commissioni d’esame vengono affiancate alla prova INVALSI.

 

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La scuola è dunque il luogo nel quale si promuovono conoscenze, abilità e competenze nelle nuove generazioni e a tal fine gli allievi vengono: sistematicamente valutati dai docenti, nella loro veste di garanti interni all’istituzione per “misurarne” le prestazioni; periodicamente valutati da organismi esterni che accertano su scala nazionale i livelli di competenze. Nel futuro organismi esterni si occuperanno anche di valutare la qualità complessiva dell’offerta formativa delle scuole.

Uno degli elementi determinanti del sistema d’istruzione è rimasto fuori dal sistema di valutazione nazionale: il docente.

La valutazione degli insegnanti è ancora un lemma senza contenuti.

Non sono previste verifiche periodiche che abbiano come soggetti i docenti, verifiche che, attraverso strumenti di autovalutazione permettano sistematiche e critiche riflessioni sull’organizzazione dell’offerta formativa. Riflessioni atte a progettare ricorrenti azioni di miglioramento della qualità della proposta didattica e organizzativa dell’istituto scolastico nel suo complesso tenuto conto dei risultati delle valutazioni esterne.

Non sono previsti strumenti di valutazione tra pari per lo scambio e il confronto sistematico e strutturale tra docenti della scuola e tra docenti di scuole diverse.

Non sono previste valutazioni interne alla scuola, effettuate da  “nuclei per la valutazione” interni all’istituto, composti da professionalità e strumenti diversi da quelli attuali, integrati magari da competenze professionali esterne che attraverso procedure di verifica trasparenti e ponderate, siano incaricati di far emergere, con il massimo di oggettività possibile, il livello di impegno, di competenza disciplinare e di capacità didattica di ogni singolo insegnante.

Non sono previste valutazioni esterne condotte da valutatori esterni competenti che, al di fuori di qualsiasi logica sanzionatoria, valutino e riconoscano la professionalità del docente attraverso definiti criteri per la valutazione dello svolgimento della professione che declinino indicatori per le dimensioni epistemologiche, didattiche, comunicative, relazionali, progettuali, valutative dell’insegnamento.

Non sono previsti strumenti  che richiedano agli studenti, ai genitori, al dirigente scolastico, ai colleghi una riflessione sull’operato di ciascun docente per avere una lettura complessiva del lavoro del singolo considerato da più punti di vista e nel suo contesto di lavoro.

Non è previsto un articolato sistema di crediti, conseguibili attraverso la formazione in servizio, l’attività didattica e di ricerca documentata, le valutazioni periodiche del dirigente, dei genitori e degli studenti.

E’ come se, ai fini della sicurezza di un’automobile, ci preoccupassimo sistematicamente e periodicamente di controllare la funzionalità di ogni pezzo meccanico e ci dimenticassimo periodicamente e sistematicamente di verificare l’efficienza di ruote e gomme: non andremmo lontano.

Se concordiamo sul fatto che un sistema è un insieme interrelato di elementi, capace di autoregolazione in cui ogni elemento svolge una funzione necessaria alla riproduzione dell’intero sistema e se siamo d’accordo nel sostenere che il docente nel sistema d’istruzione è un elemento determinante al suo funzionamento, ci chiediamo come mai la valutazione del suo operato e quindi la conseguente possibilità di miglioramento non siano ancora considerate come costituenti ineludibili per l’innovazione del sistema d’istruzione?

 

La valutazione dell’attività docente è auspicabile come azione che interessa non tanto il dato ma i principi e gli esiti a lungo termine. La valutazione dell’attività docente è un processo da considerare in attinenza ai molteplici rapporti interpersonali di cui è parte. La valutazione dell’attività docente può manifestarsi attraverso strutture di rappresentazioni che scaturiscono da connessioni autentiche tra gli  eventi e il  modo in cui questi sono stati vissuti dai vari soggetti coinvolti. Per tutto questo la valutazione dell’attività docente dovrà essere motivata da necessità di carattere culturale, scientifico, tecnico e pedagogico e dovrà poter usufruire di adeguati strumenti che possano compierla con successo attraverso processi di proiezione all'esterno, di dialogo, di confronto tra vari punti di vista, di vivace e arguta comunicazione con il mondo della ricerca.

 

(1)

Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

2) DPR 122/09 Art. 1 – comma 5

3) DPR 122/09 Art. 1 – comma 3

4) DPR 122/09 Art. 1 – comma 6

 

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