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Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF

Modello di Piano triennale dell'offerta formativa da USR Emilia Romagna

 

 

Al momento, circa la natura del futuro PTOF, abbiamo solo le indicazioni ricavabili dalla legge 107 ed è possibile compiere un confronto con il passato, cogliendo gli elementi di novità.

 

1. “Il piano (comma 1 dell’art.3) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. al contrario l’attuale articolo 3 del D.P.R. 275 del 1999, modificato dal comma 14 dell’art.1 della legge 107 il piano è rivedibile annualmente. Per le eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136.

 

2. Il comma 2 della legge 107 anticipa parte del contenuto del PTOF; si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7.

Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107).

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107).

Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107).

 

3. Nei Piani triennali dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado vanno inclusi anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 107. Sempre nei PTOF della scuola secondaria di secondo grado andranno inseriti le eventuali attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38 della legge 107).

 

4. Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.

 

5. Il comma 2 dell’art.3 D.P.R. 275 rimane identico nella parte in cui afferma che: “il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità …”; a quest’ultimo si aggiungeche il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 3 dell'art.3 D.P.R. 275introduce ex novo che“il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”.

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R. n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale e vanno allegate al Piano.

 

6. Organi collegiali nel PTOF

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa” (Comma 1 art.3)

Il Comma 4 regola chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”. Prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. Leggendo il comma 4 si deduce che non si dovrebbe passare dunque all’elaborazione del Piano senza le determinazioni dirigenziali che costituiscono il punto di partenza e i confini entro cui l’organo deputato alla redazione potrà operare. Gli indirizzi così come le scelte, forniti dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni (comma 2). Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono le istituzioniscolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7). Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. Rimane salvo il comma 6 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.

Il Comma 5 insieme al comma 4 indica i compiti spettanti al dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare.Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. Ciò significa “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2). Al dirigente scolastico l’onere di attivare questi rapporti.

 

7. L’organico dell’autonomia

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (comma 5). Più avanti è espressamente detto che “le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” (comma 63 della legge 107); Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.

 

8. L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107). Scompare dall’antecedente articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”.

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