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Comitato di valutazione dei docenti. Che fare?

 

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Precisazioni compiti comitato di valutazione - 19 aprile 2016

FAQ del MIUR sul comitato di valutazione e la valorizzazione del merito

 

 

La legge 107 non prevede che sull’argomento il Ministro debba emanare norme specifiche e non sono previsti decreti che potrebbero essere in contrasto con l’autonomia delle istituzioni scolastiche. La legge non fissa un termine entro il quale il comitato debba essere insediato.
Un altro equivoco che sembra non essere ancora stato chiarito riguarda i compiti del comitato che non dovrà valutare i docenti ai fini della attribuzione del “premio” legato al merito (si tratta dei 200 milioni stanziati a livello nazionale) ma dovrà soltanto definire i criteri ai quali il dirigente scolastico dovrà attenersi.

Il comitato, nell’ambito del merito non esprime alcun parere e non è sentito, ma solo individua i criteri. Allora su questo punto si viene delineando la fisionomia di un organo che nella definizione dei criteri opera nella collegialità, ma successivamente è privato di quel potere che gli permetterebbe di regolare e applicare in modo corretto quanto stabilito. La garanzia di tutto ciò è rimessa alla discrezione del dirigente scolastico che agisce su un piano stralciato dalla collegialità.

 

Che cosa decide il comma 129?

Che cosa abroga?

Che cosa è necessario tenere presente in fase di istituzione del comitato?

 

Composizione:

  • il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nessun compenso previsto per i membri;
  • dura in carica tre anni scolastici;
  • è presieduto dal dirigente scolastico;
  • componenti dell’organo: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
  • un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

 

Compiti:

  • individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale;
  • esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
  • valutail servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501.

 

Scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all’individuazione di un suo sostituto; non è previsto un segretario all’interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell’organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade negli altri organi a livello di circolo o di istituto; come indicato nel nuovo comma 2 lett.a) i membri del comitato non sono più eletti come in passato, ma scelti rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto.

 

Avrà luogo una candidatura di docenti?

I docenti che dovranno essere scelti quali requisiti dovranno possedere?

E i rappresentanti dei genitori e degli studenti?

Da che cosa si partirà per la loro individuazione?

Quali regole si daranno il collegio dei docenti e il consiglio di istituto nella scelta dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti?

Quale specifica funzione avrà all’interno dell’organo il membro esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale?

 

La scelta attenta dei membri va fatta attraverso il dispositivo dell’elezione; l’O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull’elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, all’art.4 relativo al “collegio dei docenti”, stabilisce che“il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)”.

Quanto alla scelta dei membri docenti, all’elezione dovrebbe precedere un dibattito circa l’istituzione dell’organo e i poteri che la legge gli assegna:

  • individuare i criteri per la valorizzazione del merito sulla base degli ambiti tematici forniti dallo stesso articolo 11;
  • esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;
  • valutare il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994;
  • il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, comma 127 della Legge 107;
  • come verrà limitato il potere discrezionale del consiglio di istituto che potrebbe eleggere sulla base di determinate indicazioni indotte;
  • adottare un regolamento tipo onde disciplinare la questione della scelta dei membri.

 

Una volta individuati i criteri sulla base delle lettere a),b),e c) dell’art.11 questi ultimi saranno inviati per conoscenza agli organi coinvolti nella scelta?

Gli atti del comitato inerenti il comma 3 dell’art.11 saranno pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica?

Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito, i quali, dovrebbero essere condivisi all’intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all’albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla trasparenza dell’operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono ad essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

 

 

La motivazione del bonus sul merito assegnato dal dirigente scolastico sarà reso pubblico?

E’ previsto che i provvedimenti di valorizzazione del merito siano motivati dal dirigente scolastico. La condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del merito andrebbe ad incrociarsi con un’altra interessante novità ossia la valutazione dei dirigenti scolastici anch’essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett.a) fa riferimento al criterio della “valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”. L’esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l’imparzialità e la trasparenza della Pubblica amministrazione malgrado il comma 3 dell’articolo 43 del D.Lgs. n.297 del 1994 stabilisca espressamente che“non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato”. Di recente il decreto legislativo 150 di brunettiana memoria, nel 2009 a proposito del ciclo di gestione della performance ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della definizione e dell’assegnazione degli obiettivi che nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione generale da parte dell’intera comunità, coinvolgendo tutti al miglioramento dell’organizzazione.

 

da OrizzonteScuola

 

 

 

 

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