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Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865
 
 
Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Il quadro normativo

Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18. Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in corso di registrazione, sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

In questo anno scolastico anche le prove Invalsi presentano novità rilevanti, come ad esempio l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testing).

Si forniscono, pertanto, indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, per orientare da subito le attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa.

La valutazione nel primo ciclo di istruzione

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.

Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate.

1. Sedi d'esame e commissioni

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative didattiche.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve al superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne c gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione c nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre teme di tracce (1), con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo

2. Testo argomentativo

3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni§; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste

2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo

3. Elaborazione di un dialogo

4. Lettera o email personale

5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero.

Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti

Il decreto ministeriale n. 741/2017 precisa che le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti effettuato nei CPIA saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263. Tale decreto definirà, in particolare, i requisiti di ammissione all'esame di Stato, il numero e le tipologie delle prove scritte, le modalità di svolgimento del colloquio e di attribuzione del voto finale.

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

La certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea (2) e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di Invalsi.

Gli esami di idoneità

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

La valutazione nelle scuole in ospedale

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato.

Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano, vengono fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale Invalsi, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale Invalsi fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie. In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale Invalsi.

Come cambiano le prove Invalsi

Le novità per la scuola primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d'istituto.

La prova di inglese della V primaria

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCER (3), con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.

È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso (4).

Sul sito dell'Invalsi, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

Le novità per la scuola secondaria di primo grado

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove Invalsi a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera f).

Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Calendario delle prove

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come descritto successivamente.

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito Invalsi.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'Invalsi.

Modalità di somministrazione

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile.

Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'Invalsi comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

Entro il mese di ottobre 2017 l'Invalsi invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER (5), così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua (6) ed e somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l'Invalsi pubblicherà entro il 30 novembre2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Il Piano dl informazione e formazione nazionale

Le importanti novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 in merito alle modalità di valutazione delle alunne e degli alunni, allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, alle nuove modalità di somministrazione delle prove Invalsi e alla certificazione delle competenze necessitano, in questa fase di prima realizzazione, di specifiche attività di supporto e momenti di informazione e formazione.

A tal fine il Miur, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l'Invalsi, ha predisposto un piano nazionale di informazione, che verrà diffuso successivamente, cui faranno seguito specifici interventi di formazione a livello territoriale.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici derivanti dal passaggio delle prove su carta alle prove CBT, l'Invalsi fornirà puntuali indicazioni riguardo la tempistica e le modalità di somministrazione delle prove, la tipologia delle prove, la valutazione e la restituzione degli esiti.

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(1) La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 741/2017.

(2) Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europee e del Consiglio del 18dicembre 2006.

(3) Il livello A1 del QCER è così sinteticamente definito: "Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto". (Fonte: QCER, Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale, Consiglio d'Europa, 2001).

(4) I formati più comuni sono, ad esempio: mp3. midi, wav, ecc.

(5) Il livelloA2 del QCER per le abilità oggetto della prova è cosi sinteticamente definito: "Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro". (Fonte: QCER, Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale, Consiglio d'Europa, 2001).

(6) Per "uso della lingua", o "use of English", si intende un insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenza e controllo della lingua, che includono riempimento dì spazi ("cloze"), trasformazione di parole o frasi e individuazione di errori.

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